CAPO II
Contributi in conto capitale alle imprese turistiche
ARTICOLO 156
(Contributi in conto capitale alle imprese turistiche) 1. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, secondo la regola del de minimis, alle piccole e medie imprese turistiche, al fine di ottenere l’incremento e il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, all’aria aperta e delle case e appartamenti per vacanze. 2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per le seguenti iniziative: a) acquisto di arredi e attrezzature; b) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione; c) realizzazione di parcheggi, anche mediante l’acquisto di immobili, a servizio delle strutture ricettive alberghiere. 3. I progetti per la realizzazione delle iniziative devono tenere conto delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni e integrazioni, e al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236. 4. Alle domande che non possono essere accolte per l’indisponibilita’ dei mezzi finanziari si applica l’articolo 33 della legge regionale 7/2000. 5. Resta esclusa dal contributo l’iniziativa alla quale il beneficiario abbia dato avvio prima della presentazione della domanda.
Riferimenti Normativi ATTIVI
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 13 del 1989
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 236 del 1989
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 7 del 2000
Articolo 33
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indice Friuli - Venezia Giulia
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